A cura della Fp Cgil Varese
Cos’è il Fondo di Integrazione Salariale?
Il Fondo di Integrazione Salariale (o FIS) è uno strumento di sostegno al reddito, previsto dal D.Lgs 148/2015 (Jobs Act), dedicato ai dipendenti di aziende che mediamente occupano più di 5 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati istituiti Fondi di solidarietà bilaterali. Il FIS prevede due tipi di prestazione: l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà.
Qual è la differenza tra i due tipi di prestazione? E quale interessa l’emergenza attuale da Coronavirus?
Il FIS eroga l’assegno di solidarietà in favore dei dipendenti di aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, previo accordo con le organizzazioni sindacali.
L’assegno ordinario è invece rivolto in favore dei dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, e vi possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale (cioè per le stesse cause che prevedono l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria) non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali.
Entrambe le prestazioni hanno, come requisito fondamentale per l’accesso, 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per cui è stata presentata la domanda.
Lo strumento che può essere utilizzato in questo momento è l’assegno ordinario.
Quanto dura? E quanto spetta al lavoratore?
L’assegno ordinario può essere concesso fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
La prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, ma non può in alcun caso superare il massimo erogabile calcolato e stabilito annualmente.
Per il 2020 la misura massima della prestazione, al netto della riduzione del 5,84%, che rimane a disposizione del fondo, è pari a
939,89 euro per retribuzioni uguali od inferiori a 2.159,48 euro e pari a
1.129,66 per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro.
Sono altresì da chiarire i seguenti aspetti:
l’importo è soggetto alle aliquote IRPEF e alle detrazioni da lavoro dipendente;
la contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, senza alcuna penalizzazione per la determinazione della sua misura;
Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo oggetto della prestazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
Il Fondo non eroga gli Assegni di Nucleo Familiare (ANF) poiché non previsto dal decreto istitutivo del Fondo stesso.
Chi presenta la domanda? In che tempi? Cosa deve fare il lavoratore?
Il lavoratore non deve fare nulla. La domanda deve essere presentata all’INPS dal datore di lavoro secondo i seguenti termini:
la domanda deve essere presentata entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale;
la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, pena lo slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
Per qualsiasi chiarimento, non esitare a contattare il funzionario o il delegato di riferimento della Funzione Pubblica CGIL.