20 Apr 2024
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Guida al fondo di integrazione salariale (FIS) e all’assegno ordinario

A cura della Fp Cgil Varese

Cos’è il Fondo di Integrazione Salariale?

Il Fondo di Integrazione Salariale (o FIS) è uno strumento di sostegno al reddito, previsto dal D.Lgs 148/2015 (Jobs Act), dedicato ai dipendenti di aziende che mediamente occupano più di 5 dipendenti,  che  non  rientrano  nel  campo  di  applicazione  della  Cassa  Integrazione  Guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati istituiti Fondi di solidarietà bilaterali. Il FIS prevede due tipi di prestazione: l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà.

   Qual  è  la  differenza  tra  i  due  tipi  di  prestazione?  E  quale  interessa l’emergenza attuale da Coronavirus?

Il FIS eroga l’assegno di solidarietà in favore dei dipendenti di aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento  collettivo,  o  al  fine  di  evitare  licenziamenti  plurimi  individuali  per  giustificato motivo oggettivo, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

L’assegno ordinario è invece rivolto in favore dei dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente  più  di  15  dipendenti,  e  vi  possono  accedere  tutti  i  lavoratori  interessati  da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale (cioè per le stesse cause che prevedono l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria) non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

Entrambe le prestazioni hanno, come requisito fondamentale per l’accesso, 90 giorni di effettivo  lavoro  presso  l’unità produttiva  per cui è stata presentata la domanda.

Lo  strumento  che  può  essere  utilizzato  in  questo  momento  è  l’assegno  ordinario.

Quanto dura? E quanto spetta al lavoratore?

L’assegno ordinario può essere concesso fino ad un  periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

La prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, ma non può in alcun caso superare il massimo erogabile calcolato e stabilito annualmente.

Per  il   2020   la   misura   massima   della   prestazione,   al   netto   della riduzione del 5,84%, che rimane a disposizione del fondo, è pari a

939,89 euro per retribuzioni uguali od inferiori a 2.159,48 euro e pari a

1.129,66 per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro.

Sono altresì da chiarire i seguenti aspetti:

    l’importo è soggetto alle aliquote IRPEF e alle detrazioni da lavoro dipendente;

    la  contribuzione  correlata  è  calcolata  sulla  base  della  retribuzione  imponibile  ai  fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, senza alcuna penalizzazione per la determinazione della sua misura;

    Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo oggetto della prestazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;

    Il Fondo non eroga gli Assegni di Nucleo Familiare (ANF) poiché non previsto dal decreto istitutivo del Fondo stesso.

    Chi presenta la domanda? In che tempi? Cosa deve fare il lavoratore?

Il lavoratore non deve fare nulla. La domanda deve essere presentata all’INPS dal datore di lavoro secondo i seguenti termini:

    la domanda deve essere presentata entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale;

    la domanda deve   essere presentata non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, pena lo slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

Per qualsiasi chiarimento, non esitare a contattare il funzionario o il delegato di riferimento della Funzione Pubblica CGIL.