19 Apr 2024
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Lockdown 2020 e ferie pregresse / Il giudice condanna Pieve Emanuele

Fp Cgil Milano vince una causa portata avanti per una dipendente dell’amministrazione comunale. La segretaria Bonfanti: “ripristinato il monte ferie della lavoratrice e affermato il suo diritto all’esenzione dal servizio durante l’emergenza sanitaria. Comune condannato al pagamento delle spese legali. Questa sentenza costituisce un precedente importante”

25 mar. – Vinta dalla Fp Cgil Milano una causa che, per la segretaria Alexandra Bonfanti, “costituisce un precedente importante”.

Protagonista del ricorso portato avanti dal sindacato una dipendente del Comune di Pieve Emanuele e l’utilizzo delle ferie 2020 in relazione al Decreto Cura Italia, con il pacchetto di misure prese dal governo nel 2020 per fare fronte all’impatto del Covid-19.

“In sostanza, durante il lockdown, il Comune aveva obbligato la lavoratrice, impossibilitata a lavorare in modalità agile, ad utilizzare le ferie fino a quel momento maturate, per la precisione nei sei giorni che vanno dal 25 marzo al 3 aprile” racconta Bonfanti, spiegando che il punto di controversia sta nell’interpretazione del comma 3, articolo 87, del Decreto (Dl 18/2020), relativamente proprio all’uso delle ferie pregresse.

Citando testualmente, il comma prevede che “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a  tutti  gli  effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.

Il giudice del Tribunale di Milano, normativa emergenziale alla mano, non solo ha escluso dal concetto di ferie pregresse quelle maturate nel 2020, ma ha dichiarato illegittimo il comportamento del Comune di Pieve rispetto al contratto nazionale 2016-2018 delle Funzioni locali che non prevede “il libero utilizzo delle ferie non pregresse, da parte del datore e senza tener conto delle richieste del dipendente, peraltro in un momento precedente al periodo 1° giugno – 30 settembre”.

“C’era piena emergenza sanitaria, la lavoratrice non poteva essere messa in smart working ma la sua salute andava tutelata, insieme a quella di cittadine e cittadini, con le misure di distanziamento sociale. Il giudice ha riconosciuto che non si fosse davanti a un comportamento di ‘inerzia’ da parte della dipendente comunale e anche questo è un giusto riconoscimento – commenta Bonfanti -. Da qui la condanna dell’amministrazione al ripristino del monte ferie 2020 e al pagamento delle spese legali, oltre che l’importante affermazione del diritto della lavoratrice all’esenzione dal servizio”. (ta)