Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore importanti novità sui congedi parentali e sui permessi per la malattia del figlio. Cambiamenti che ampliano i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori genitori del comparto Funzioni Locali e che trovano fondamento nella legge 30 dicembre 2025, n. 199, che modifica il decreto legislativo 151/2001, mantenendo nel pubblico impiego le condizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva.
Per accompagnare queste novità, come Fp Cgil Lombardia mettiamo a disposizione un volantino informativo e una nota tecnica di approfondimento, pensati per chiarire cosa cambia, come si applicano le nuove regole e quali tutele restano pienamente operative.
Congedo parentale: esteso fino ai 14 anni
La principale novità riguarda il limite di età entro cui è possibile fruire del congedo parentale. Dal 2026 il termine passa da 12 a 14 anni:
- per i figli naturali, fino al compimento dei 14 anni;
- in caso di adozione o affidamento, entro 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.
L’estensione non aumenta i mesi complessivi di congedo, che restano:
- 10 mesi complessivi tra i genitori;
- 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.
Cambia però un elemento decisivo: se al 31 dicembre 2025 non è stato esaurito il monte di congedo parentale, dal 1° gennaio 2026 i giorni o i mesi residui potranno essere utilizzati fino ai 14 anni del figlio, nel rispetto dei limiti complessivi.
Trattamento economico: confermate le tutele più favorevoli del CCNL
Nel comparto Funzioni Locali continua ad applicarsi il trattamento di maggior favore previsto dal contratto collettivo nazionale:
- Primi 30 giorni: retribuiti al 100%, complessivi tra i genitori, fruibili anche in modo frazionato, ora utilizzabili fino ai 14 anni del figlio.
- Secondo e terzo mese: indennità all’80% se fruiti entro i 6 anni di età del bambino. Entrambi i mesi sono fruibili in alternativa tra i genitori; il terzo mese all’80% è una novità introdotta dalla legge di bilancio. Se fruiti oltre i 6 anni (e fino ai 14), l’indennità è pari al 30%.
- Restanti mesi: indennità al 30% fino al raggiungimento dei 10 o 11 mesi complessivi.
- Per il 10° e 11° mese, l’indennità al 30% spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 19.885,13 euro annui.
Il primo mese retribuito al 100% previsto dal CCNL non viene assorbito dalle indennità all’80% introdotte dalla normativa, ma si cumula con esse.
Modalità di fruizione e tutele
Il congedo parentale può essere fruito:
- a mesi, a giornate intere o ad ore;
- in modo continuativo, frazionato o anche contemporaneamente tra i genitori, nel rispetto dei limiti complessivi.
I periodi di congedo:
- non riducono ferie e riposi;
- sono computati nell’anzianità di servizio;
- hanno copertura contributiva piena a carico dell’ente.
Malattia del figlio: estensione dell’età e dei diritti
Dal 2026 cambiano anche i permessi per la malattia del figlio:
- fino ai 3 anni di età: nessun limite di giorni; i primi 30 giorni complessivi tra i genitori sono retribuiti al 100%. I giorni successivi non sono retribuiti.
- dai 3 ai 14 anni: ogni genitore ha diritto a 10 giorni lavorativi annui per ciascun figlio, non retribuiti ma coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Restano ferme tutele importanti:
- non sono previste visite fiscali;
- non vi è obbligo di reperibilità;
- il ricovero del figlio interrompe le ferie del genitore.
Volantino e nota tecnica: strumenti di orientamento e tutela
- Il volantino offre una sintesi immediata delle novità introdotte dal 1° gennaio 2026. Scaricalo qui >>>
- La nota tecnica approfondisce in modo puntuale limiti, trattamento economico, modalità di richiesta, effetti su ferie, anzianità e contribuzione, oltre ai casi particolari. Scaricala qui >>>