Grazie all’Inca Cgil l’apertura di infortunio sul lavoro per i contagiati da Covid-19 professionale si potrà fare anche con il certificato Inps. L’Inail ha dato istruzione alle proprie strutture di “accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per l’apertura delle pratiche, in particolare per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione del contagio”, riservandosi di “acquisire successivamente la documentazione utile a comprovare l’infezione (presupposto perché possa scattare la tutela contro gli infortuni) e gli elementi indispensabili per ricondurla all’occasione di lavoro, dati non presenti nel certificato di malattia”.
Il chiarimento, contenuto in una nota diffusa venerdì 10 aprile, si è reso necessario a seguito di quanto segnalato dal Patronato della Cgil a Padova, dove 10 infermieri ospedalieri, 7 lavoratori di case di riposo, 2 dipendenti di una società, che fornisce servizi di pulizia in appalto presso l’ospedale e un sanitario dell’Istituto oncologico di Padova, tutti contagiati, si sono visti rispondere dall’Inail alla loro richiesta di riconoscimento di infortunio sul lavoro che il certificato medico di malattia Inps non era idoneo ai fini della tutela Inail, in quanto “privo di alcune informazioni essenziali previste dall’articolo 53 del Testo Unico n. 1124/1965 per poter trattare l’evento quale infortunio sul lavoro anche in caso di contagio accertato da Covid-19”. “Un risultato importante – commenta Silvino Candeloro, del collegio di presidenza Inca – che restituisce senso e significato all’impegno di garantire in un momento così drammatico, come quello che stiamo vivendo, la giusta tutela a tutti quei lavoratori che pur pagando sulla propria pelle le conseguenze di questa gravissima pandemia, mettendo a repentaglio anche la loro vita, continuano ad assicurare cure e assistenza ai contagiati”.
Per quanto riguarda la compilazione del certificato di infortunio, il medico, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione del certificato, non deve inserire l’ora, chiarisce l’Inail, ma la sola data dell’evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell’astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore. In caso di infezione accertata, l’Inail eroga comunque le prestazioni a partire dalla data di astensione dal lavoro, rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro.
La tutela dell’Istituto, come già precisato nella circolare n. 13 del 3 aprile, ricorre solo per i contagi da Covid-19 che si sono verificati in occasione di lavoro o in itinere, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. La mancanza dell’origine professionale fa rientrare i casi di infezione sotto altre forme di protezione che non rientrano nella sfera di competenza dell’Inail. È il caso, per esempio, della cosiddetta “malattia comune”, tutelata dall’Inps perché non connessa allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Per chiarire tutti i dubbi legati all’accertamento medico-legale e alla tutela assicurativa dei casi di contagio sul lavoro da Covid-19, l’Inail ha pubblicato sul sito istituzionale delle Faq che rispondono alle domande più frequenti, dalle modalità di riconoscimento dell’infortunio alle categorie di lavoratori per le quali vale la presunzione di esposizione professionale.
fonte: www.inca.it