4 Jul 2024
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Ordinamento professioni pedagogiche ed educative / Tra incertezze e certezze

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Intervista a Dino Pusceddu e Sabrina Negri, della segreteria Fp Cgil Lombardia. A seguire le Faq

4 lug. 2024 – L’Ordine professionale di chi lavora come pedagogista o come educatrice o educatore del socio-pedagogico è stato creato e i rispettivi albi professionali pure. La platea è ampia, coprendo gli ambiti delle Funzioni Locali, delle Funzioni Centrali (qui in particolare chi lavora nella giustizia minorile e di comunità) e del Socio sanitario assistenziale educativo privato. E il tema è caldo, visto che il 6 agosto è la data entro cui bisogna fare domanda di iscrizione al proprio albo e incertezza e domande assillano le lavoratrici e i lavoratori.

La Fp Cgil Lombardia ha già diffuso una prima brochure informativa, con tanto di Faq (che saranno via via implementate nella stessa pagina di questo articolo) e scheda tecnica. E hanno organizzato un’assemblea regionale on line per il 17 luglio.

Il 3 giugno, Dino Pusceddu e Sabrina Negri, della segreteria, hanno incontrato – unica organizzazione sindacale e insieme a Assonidi e Comune di Milano – la commissaria Marianna Galioto che, come vuole la legge 55 del 15 aprile 2024, è stata nominata dal Tribunale capoluogo di regione, quindi quello di Milano, per provvedere alla formazione degli albi delle professioni pedagogiche ed educative.

“Abbiamo chiesto questo incontro perché ci sono mille dubbi e perplessità nell’applicazione della normativa e difficoltà, soprattutto nelle tempistiche – spiegano i due sindacalisti -. Rispetto al termine del 6 agosto, abbiamo chiesto che le iscrizioni vengano accettate anche dopo tale data. Gli attuali requisiti di iscrizione saranno gli stessi solo fino alle elezioni degli organismi dell’ordine e dopo quel giorno saranno diversi.

Questa è dunque una fase transitoria?

“Sì, e varrà finché c’è il commissario, nel caso della Lombardia la commissaria, appunto. Quindi terminerà con l’elezione degli organismi del proprio albo di riferimento”, rispondono Pusceddu e Negri.

Quindi bisogna comunque affrettarsi a iscriversi?

“Siamo nel periodo estivo, molte persone potrebbero non avere l’informazione per tempo e, passata la fase transitoria, non potranno esercitare la professione perché per praticarla è necessaria l’iscrizione all’albo. Diversamente, le lavoratrici e i lavoratori potrebbero incorrere nell’accusa di abuso professionale”.

Cosa ne pensa la Fp Cgil di questi albi?

“Noi, come Funzione Pubblica Cgil abbiamo sempre avvertito del rischio di istituirli, perché se è vero che favoriscono la formazione e la professionalizzazione di queste figure, è altrettanto vero che rappresentano un costo interamente a carico di lavoratrici e lavoratori che hanno già stipendi bassi. Stipendi oltretutto aggiornati con tempi lunghi e tante difficoltà, visti gli ostacoli a rinnovare, ad esempio, i contratti nazionali di un mondo frammentato qual è quello del Terzo Settore, o viste le ingessature per il rinnovo contrattuale degli enti locali, dove sta la gran parte delle educatrici e degli educatori”.

Ci sono tanti malumori?

“Tempi troppo stretti, in concomitanza col periodo estivo, difficoltà tecniche di iscrizione, requisiti non chiarissimi rischiano di determinare poche iscrizioni nei termini previsti e, di conseguenza, visto che per esercitare diventa necessario essere iscritti, c’è il rischio di una riduzione dei servizi alla cittadinanza”.

Anche in questa occasione, le lavoratrici e i lavoratori hanno bisogno del sindacato.

“Siamo al loro fianco, dando assistenza e consulenza rispetto a quanto bisogna fare per iscriversi all’albo con le sindacaliste e i sindacalisti della Fp Cgil nei luoghi di lavoro e nelle sedi territoriali. Oltre a tutti gli strumenti di comunicazione che possiamo usare, dai volantini alle video conferenze e alle dirette social”.

Nel quadro di incertezze, delle certezze ci sono.

“Manca una partecipazione attiva di chi ha la delega e la gestione dei servizi educativi all’infanzia ovvero Regione Lombardia e ANCI. In un momento così delicato, in cui il raccordo tra normative nazionali e regionali e l’attuale testo di istituzione dell’albo appare poco chiaro, è necessario che chi ha ruoli istituzionali si faccia parte attiva per preservare i servizi pubblici e dunque evitare che vengano ridotti a causa di una difficoltà ad accedere alla professione per chi già ci lavora. Noi abbiamo chiesto una particolare attenzione alla commissaria perché al centro si ponga la tenuta dei servizi e dell’occupazione del settore – evidenziano Pusceddu e Negri -. È grave, non si possono trascurare i servizi e lasciare in solitudine le educatrici e gli educatori su una questione che riguarda la loro evoluzione professionale, la garanzia delle retribuzioni e della continuità stessa delle attività sul territorio, sia nei servizi più propriamente pubblici che in quelli accreditati. Noi, per la nostra parte, come da nostro Dna, saremo giorno per giorno al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e per la tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini”.

 


FAQ – Domande frequenti (aggiornamento in progress)

1. L’iscrizione è obbligatoria?
Sì, a partire dall’entrata in vigore della legge (8 maggio 2024) e in maniera operativa dalla costituzione degli ordini, che saranno su base regionale.

2. La scadenza del 6 agosto per iscriversi è tassativa?
Il 6 agosto termina la fase transitoria di prima applicazione della norma. Chi ha i titoli per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico potrà iscriversi anche in un secondo momento. Per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia, permanendo i dubbi interpretativi sulla norma, raccomandiamo fortemente l’iscrizione entro il 6 agosto, non essendo esplicitamente previsti i loro titoli per iscrizioni successive in via ordinaria all’albo. La commissaria nominata dal Tribunale di Milano ci ha comunicato che la scadenza del 6 agosto 2024 è perentoria per l’elenco degli aventi diritto all’elezione dei presidenti degli albi. La procedura per l’iscrizione rimarrà attiva anche oltre tale data fino all’elezione del presidente (* idem per la Faq 4).

3. L’iscrizione ha un costo? Chi lo sostiene?
L’iscrizione, nella fase di prima applicazione, non ha costi oltre quanto previsto dai commissari per l’inoltro della domanda alle cancellerie dei tribunali (marche da bollo). La tassa di iscrizione all’ordine sarà determinata secondo le regole che si darà internamente lo stesso ordine, a seguito della sua formale costituzione e sarà interamente a carico della lavoratrice e del lavoratore.

4. Insegno in una scuola dell’infanzia, devo iscrivermi all’ordine?
Raccomandiamo fortemente l’iscrizione all’ordine a chi ha i titoli per svolgere l’attività di educatrice/educatore per i servizi educativi per l’infanzia, compresi gli/le insegnanti di scuola dell’infanzia, per le stesse motivazioni di cui alla Faq n. 2, entro il termine della fase transitoria del 6 agosto (* vedi sempre Faq 2).

5. Sono un’educatrice/un educatore del socio-sanitario già negli elenchi speciali per esercitare questa professione, posso o devo iscrivermi a questo nuovo ordine?
Al momento non c’è un obbligo di iscrizione. Qualora si volesse esercitare la professione di educatrice/ educatore del socio-pedagogico diventa obbligatoria l’iscrizione all’ordine.

6. Sono residente in un’altra regione ma esercito la professione in Lombardia. Dove devo iscrivermi all’albo?
È necessario iscriversi nella regione dove vi è il domicilio professionale ovvero dove si esercita la professione. È fondamentale che l’iscrizione venga indirizzata all’albo di una sola regione.

7. Sono già iscritto all’ordine Tsrm-Pstrp come educatore professionale. Devo comunque iscrivermi al nuovo ordine/albo?
È possibile iscriversi a più albi. Per svolgere l’attività di educatore socio-pedagogico è necessario iscriversi al nuovo albo.

8. Quali saranno i tempi di verifica delle domande?
Le domande vengono lavorate direttamente dal commissario nominato dal Tribunale del comune capoluogo, coadiuvato dal personale che verrà messo a disposizione. Vista l’attuale situazione di carico di lavoro dei tribunali, i tempi non saranno brevi e la normativa non impone delle tempistiche. Sicuramente chi avrà presentato domanda entro il 6 agosto sarà inserito nell’elenco, se ha i requisiti, per partecipare alle elezioni dell’ordine che avverranno entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto a quella data.

9. Se viene omesso o sbagliato qualcosa nella domanda è possibile integrarla?
Le domande possono essere integrate sempre via e-mail in qualunque momento.

10. Se un/una dipendente non si iscrive all’albo o la domanda viene rigettata  c’è il licenziamento? Può esserci ricollocazione in un’altra mansione?
È difficile prevedere gli effetti di una mancata iscrizione all’albo sul rapporto di lavoro. Le conseguenze di svolgere una professione senza l’iscrizione all’ordine sono di tipo penale per chi la svolge e di responsabilità per il datore di lavoro. Al momento possiamo dire che non si può svolgere la professione senza l’iscrizione né nell’attuale posto di lavoro né in un altro. Il datore di lavoro può sempre ricollocare il/la dipendente se esiste una posizione libera nel suo stesso livello.

11. Quali obblighi ho una volta iscritto all’albo? Devo dimostrare di avere crediti formativi per mantenere l’iscrizione?
Una volta iscritto all’albo e una volta nominati gli organismi dell’ordine ci sarà l’obbligo di pagamento dell’iscrizione e l’obbligo di formazione. Le modalità ed il quantum saranno definite dagli stessi organismi dell’ordine.

12. Sono insegnante della scuola dell’infanzia, laureata. Mi devo iscrivere all’albo degli educatori o dei pedagogisti?
Le/gli insegnanti della scuola dell’infanzia non sono citate/i nella normativa che obbliga all’iscrizione all’albo. Consigliamo l’iscrizione perché, a parità di titoli e qualifica socio-pedagogica, e nonostante non sia menzionata questa figura nella fase transitoria, è possibile accedere all’ordine anche senza la laurea L-19. Questo pone in una posizione di vantaggio la/il dipendente nel caso di una modifica del profilo: in futuro, per l’accesso alla professione di educatore della scuola dell’infanzia, l’iscrizione all’ordine sarà un prerequisito.

13. Chi ha solo il diploma ma nessuno degli altri requisiti richiesti dall’articolo 4 comma b), che fa riferimento a sua volta ai commi da 594 a 599 della legge 205 del 2017, può iscriversi all’albo?
Per effetto dell’articolo 11 comma 1 lett. b) della L. 55/2024, chi è in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, ovvero chi lavora grazie alla deroga prevista dalla DGR, può iscriversi finché è nominato il commissario. Per questo è importante inviare subito la domanda di iscrizione.

14. L’articolo 9, comma 2, della legge 55/2024 prevede il riconoscimento dei titoli di studio esteri, anche in assenza di richiesta di equipollenza da parte degli interessati, conseguiti presso istituzioni che vengono riconosciute con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. Il Decreto emesso il 9 febbraio 2024 dal MUR identifica quali istituzioni scientifiche pontificie vengono interessate dai processi di corrispondenza dei titoli rilasciati. Come devo procedere ai fini dell’iscrizione all’ordine?
È possibile richiedere l’iscrizione autocertificando che si è in possesso di un titolo di studio che, sulla base del Decreto 9 febbraio 2024, è corrispondente alla laurea L-19.