22 Jul 2024
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Ordinamento professioni pedagogiche ed educative / Tra incertezze e certezze (e le FAQ!)

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ATTENZIONE!! AVVISO EDUCATORI DEL 22 LUGLIO 2024

Da giovedì 18 luglio  ci segnalano problemi nell’invio delle domande per l’iscrizione all’albo degli educatori. Chi non è riuscito ad inviare la domanda e ha ricevuto un messaggio che la casella di posta era piena deve inviare la domanda al nuovo indirizzo di posta elettronica albo.educatori2.tribunale.milano@giustizia.it
Come FP CGIL continuiamo a chiedere una proroga dei termini anche visti i disservizi nell’invio delle domande qui in Lombardia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Intervista a Dino Pusceddu e Sabrina Negri, della segreteria Fp Cgil Lombardia. A seguire le Faq

4 lug. 2024 – L’Ordine professionale di chi lavora come pedagogista o come educatrice o educatore del socio-pedagogico è stato creato e i rispettivi albi professionali pure. La platea è ampia, coprendo gli ambiti delle Funzioni Locali, delle Funzioni Centrali (qui in particolare chi lavora nella giustizia minorile e di comunità) e del Socio sanitario assistenziale educativo privato. E il tema è caldo, visto che il 6 agosto è la data entro cui bisogna fare domanda di iscrizione al proprio albo e incertezza e domande assillano le lavoratrici e i lavoratori.

La Fp Cgil Lombardia ha già diffuso una prima brochure informativa (che include una scheda tecnica su come ci si iscrive all’albo), con tanto di Faq (che saranno via via implementate nella stessa pagina di questo articolo) e scheda tecnica. E hanno organizzato un’assemblea regionale on line per il 17 luglio.

Il 3 giugno, Dino Pusceddu e Sabrina Negri, della segreteria, hanno incontrato – unica organizzazione sindacale e insieme a Assonidi e Comune di Milano – la commissaria Marianna Galioto che, come vuole la legge 55 del 15 aprile 2024, è stata nominata dal Tribunale capoluogo di regione, quindi quello di Milano, per provvedere alla formazione degli albi delle professioni pedagogiche ed educative.

“Abbiamo chiesto questo incontro perché ci sono mille dubbi e perplessità nell’applicazione della normativa e difficoltà, soprattutto nelle tempistiche – spiegano i due sindacalisti -. Rispetto al termine del 6 agosto, abbiamo chiesto che le iscrizioni vengano accettate anche dopo tale data. Gli attuali requisiti di iscrizione saranno gli stessi solo fino alle elezioni degli organismi dell’ordine e dopo quel giorno saranno diversi.

Questa è dunque una fase transitoria?

“Sì, e varrà finché c’è il commissario, nel caso della Lombardia la commissaria, appunto. Quindi terminerà con l’elezione degli organismi del proprio albo di riferimento”, rispondono Pusceddu e Negri.

Quindi bisogna comunque affrettarsi a iscriversi?

“Siamo nel periodo estivo, molte persone potrebbero non avere l’informazione per tempo e, passata la fase transitoria, non potranno esercitare la professione perché per praticarla è necessaria l’iscrizione all’albo. Diversamente, le lavoratrici e i lavoratori potrebbero incorrere nell’accusa di abuso professionale”.

Cosa ne pensa la Fp Cgil di questi albi?

“Noi, come Funzione Pubblica Cgil abbiamo sempre avvertito del rischio di istituirli, perché se è vero che favoriscono la formazione e la professionalizzazione di queste figure, è altrettanto vero che rappresentano un costo interamente a carico di lavoratrici e lavoratori che hanno già stipendi bassi. Stipendi oltretutto aggiornati con tempi lunghi e tante difficoltà, visti gli ostacoli a rinnovare, ad esempio, i contratti nazionali di un mondo frammentato qual è quello del Terzo Settore, o viste le ingessature per il rinnovo contrattuale degli enti locali, dove sta la gran parte delle educatrici e degli educatori”.

Ci sono tanti malumori?

“Tempi troppo stretti, in concomitanza col periodo estivo, difficoltà tecniche di iscrizione, requisiti non chiarissimi rischiano di determinare poche iscrizioni nei termini previsti e, di conseguenza, visto che per esercitare diventa necessario essere iscritti, c’è il rischio di una riduzione dei servizi alla cittadinanza”.

Anche in questa occasione, le lavoratrici e i lavoratori hanno bisogno del sindacato.

“Siamo al loro fianco, dando assistenza e consulenza rispetto a quanto bisogna fare per iscriversi all’albo con le sindacaliste e i sindacalisti della Fp Cgil nei luoghi di lavoro e nelle sedi territoriali. Oltre a tutti gli strumenti di comunicazione che possiamo usare, dai volantini alle video conferenze e alle dirette social”.

Nel quadro di incertezze, delle certezze ci sono.

“Manca una partecipazione attiva di chi ha la delega e la gestione dei servizi educativi all’infanzia ovvero Regione Lombardia e ANCI. In un momento così delicato, in cui il raccordo tra normative nazionali e regionali e l’attuale testo di istituzione dell’albo appare poco chiaro, è necessario che chi ha ruoli istituzionali si faccia parte attiva per preservare i servizi pubblici e dunque evitare che vengano ridotti a causa di una difficoltà ad accedere alla professione per chi già ci lavora. Noi abbiamo chiesto una particolare attenzione alla commissaria perché al centro si ponga la tenuta dei servizi e dell’occupazione del settore – evidenziano Pusceddu e Negri -. È grave, non si possono trascurare i servizi e lasciare in solitudine le educatrici e gli educatori su una questione che riguarda la loro evoluzione professionale, la garanzia delle retribuzioni e della continuità stessa delle attività sul territorio, sia nei servizi più propriamente pubblici che in quelli accreditati. Noi, per la nostra parte, come da nostro Dna, saremo giorno per giorno al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e per la tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini”.

 


SCHEDA TECNICA: COME CI SI ISCRIVE ALL’ALBO?



FAQ – Domande frequenti (aggiornamento in progress)

1. L’iscrizione è obbligatoria?
Sì, a partire dall’entrata in vigore della legge 55/2024 (entrata in vigore l’8 maggio) e in maniera operativa dalla costituzione degli ordini, che saranno su base regionale.

2. La scadenza del 6 agosto per iscriversi è tassativa?
Il 6 agosto termina la fase transitoria di prima applicazione della norma. Chi ha i titoli per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico potrà iscriversi anche in un secondo momento. Per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia, permanendo i dubbi interpretativi sulla norma, raccomandiamo fortemente l’iscrizione entro il 6 agosto, non essendo esplicitamente previsti i loro titoli per iscrizioni successive in via ordinaria all’albo. La commissaria nominata dal Tribunale di Milano ci ha comunicato che la scadenza del 6 agosto 2024 è perentoria per l’elenco degli aventi diritto all’elezione dei presidenti degli albi. La procedura per l’iscrizione rimarrà attiva anche oltre tale data fino all’elezione del presidente (* idem per la Faq 4).

3. L’iscrizione ha un costo? Chi lo sostiene?
L’iscrizione, nella fase di prima applicazione, non ha costi oltre quanto previsto dai commissari per l’inoltro della domanda alle cancellerie dei tribunali (marche da bollo). La tassa di iscrizione all’ordine sarà determinata secondo le regole che si darà internamente lo stesso ordine, a seguito della sua formale costituzione e sarà interamente a carico della lavoratrice e del lavoratore.

4. Insegno in una scuola dell’infanzia, devo iscrivermi all’ordine?
Raccomandiamo fortemente l’iscrizione all’ordine a chi ha i titoli per svolgere l’attività di educatrice/educatore per i servizi educativi per l’infanzia, compresi gli/le insegnanti di scuola dell’infanzia, per le stesse motivazioni di cui alla Faq n. 2, entro il termine della fase transitoria del 6 agosto (* vedi sempre Faq 2).

5. Sono un’educatrice/un educatore del socio-sanitario già negli elenchi speciali per esercitare questa professione, posso o devo iscrivermi a questo nuovo ordine?
Al momento non c’è un obbligo di iscrizione. Qualora si volesse esercitare la professione di educatrice/ educatore del socio-pedagogico diventa obbligatoria l’iscrizione all’ordine.

6. Sono residente in un’altra regione ma esercito la professione in Lombardia. Dove devo iscrivermi all’albo?
È necessario iscriversi nella regione dove vi è il domicilio professionale ovvero dove si esercita la professione. È fondamentale che l’iscrizione venga indirizzata all’albo di una sola regione.

7. Sono già iscritto all’ordine Tsrm-Pstrp come educatore professionale. Devo comunque iscrivermi al nuovo ordine/albo?
È possibile iscriversi a più albi. Per svolgere l’attività di educatore socio-pedagogico è necessario iscriversi al nuovo albo.

8. Quali saranno i tempi di verifica delle domande?
Le domande vengono lavorate direttamente dal commissario nominato dal Tribunale del comune capoluogo, coadiuvato dal personale che verrà messo a disposizione. Vista l’attuale situazione di carico di lavoro dei tribunali, i tempi non saranno brevi e la normativa non impone delle tempistiche. Sicuramente chi avrà presentato domanda entro il 6 agosto sarà inserito nell’elenco, se ha i requisiti, per partecipare alle elezioni dell’ordine che avverranno entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto a quella data.

9. Se viene omesso o sbagliato qualcosa nella domanda è possibile integrarla?
Le domande possono essere integrate sempre via e-mail in qualunque momento.

10. Se un/una dipendente non si iscrive all’albo o la domanda viene rigettata  c’è il licenziamento? Può esserci ricollocazione in un’altra mansione?
È difficile prevedere gli effetti di una mancata iscrizione all’albo sul rapporto di lavoro. Le conseguenze di svolgere una professione senza l’iscrizione all’ordine sono di tipo penale per chi la svolge e di responsabilità per il datore di lavoro. Al momento possiamo dire che non si può svolgere la professione senza l’iscrizione né nell’attuale posto di lavoro né in un altro. Il datore di lavoro può sempre ricollocare il/la dipendente se esiste una posizione libera nel suo stesso livello.

11. Quali obblighi ho una volta iscritto all’albo? Devo dimostrare di avere crediti formativi per mantenere l’iscrizione?
Una volta iscritto all’albo e una volta nominati gli organismi dell’ordine ci sarà l’obbligo di pagamento dell’iscrizione e l’obbligo di formazione. Le modalità ed il quantum saranno definite dagli stessi organismi dell’ordine.

12. Sono insegnante della scuola dell’infanzia, laureata. Mi devo iscrivere all’albo degli educatori o dei pedagogisti?
Le/gli insegnanti della scuola dell’infanzia non sono citate/i nella normativa che obbliga all’iscrizione all’albo. Consigliamo l’iscrizione perché, a parità di titoli e qualifica socio-pedagogica, e nonostante non sia menzionata questa figura nella fase transitoria, è possibile accedere all’ordine anche senza la laurea L-19. Questo pone in una posizione di vantaggio la/il dipendente nel caso di una modifica del profilo: in futuro, per l’accesso alla professione di educatore della scuola dell’infanzia, l’iscrizione all’ordine sarà un prerequisito.

13. Chi ha solo il diploma ma nessuno degli altri requisiti richiesti dall’articolo 4 comma b), che fa riferimento a sua volta ai commi da 594 a 599 della legge 205 del 2017, può iscriversi all’albo?
Per effetto dell’articolo 11 comma 1 lett. b) della L. 55/2024, chi è in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, ovvero chi lavora grazie alla deroga prevista dalla DGR, può iscriversi finché è nominato il commissario. Per questo è importante inviare subito la domanda di iscrizione.

14. L’articolo 9, comma 2, della legge 55/2024 prevede il riconoscimento dei titoli di studio esteri, anche in assenza di richiesta di equipollenza da parte degli interessati, conseguiti presso istituzioni che vengono riconosciute con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. Il Decreto emesso il 9 febbraio 2024 dal MUR identifica quali istituzioni scientifiche pontificie vengono interessate dai processi di corrispondenza dei titoli rilasciati. Come devo procedere ai fini dell’iscrizione all’ordine?
È possibile richiedere l’iscrizione autocertificando che si è in possesso di un titolo di studio che, sulla base del Decreto 9 febbraio 2024, è corrispondente alla laurea L-19.

15. Ma la formazione obbligatoria per mantenere l’iscrizione all’ordine sarà pagata dall’ente o a carico dell’educatrice/educatore?
La formazione obbligatoria sarà a carico della lavoratrice/del lavoratore che dovrà attivarsi per partecipare a corsi accreditati che le/gli permettano di conseguire il numero di crediti sufficiente a mantenere l’iscrizione all’ordine. Le aziende/enti, nell’ambito del piano formativo del personale, possono organizzare dei corsi e registrarli perché siano validi per il raggiungimento dei crediti professionali ma non hanno alcun obbligo.

16. Sono una dipendente che dovrà trasferirsi nei prossimi mesi in un’altra regione. Sarà possibile trasferire la mia iscrizione all’ordine a seguito del trasferimento sia lavorativo che di residenza? Potrò trasferirmi anche se ho solo i requisiti previsti per la fase transitoria?
Una volta che saranno eletti gli organismi previsti verranno deliberate anche le modalità di trasferimento da un ordine regionale all’altro. Le modalità attualmente in vigore per gli altri ordini prevedono un’istanza di trasferimento da presentare all’ordine in cui si intende trasferirsi che verifica anche il reale spostamento da una regione all’altra (sia esso professionale ovvero di lavoro o di residenza) e che ci siano i presupposti per l’iscrizione. Teoricamente, avendo i requisiti per l’iscrizione, in questo momento dovrebbe trattarsi di un semplice trasferimento e non dovrebbe esserci una verifica ex novo dei requisiti come una nuova iscritta ma non possiamo esserne certi. La questione è ancora più complicata se il trasferimento avviene nella fase in cui non sono ancora eletti gli organi dell’ordine, in quanto non esiste in questa fase una possibile istanza di trasferimento della domanda. Consigliamo, se non ci si trasferisce entro il 6 agosto, di presentare domanda qui e fare istanza di trasferimento solo a seguito delle elezioni degli organismi dell’ordine nella regione in cui avviene il trasferimento.

17. Posso continuare a fare l’educatrice di nido con l’iscrizione all’albo dei pedagogisti?
L’art. 4 comma 1 lett. c) della legge 55/2024 prevede che, per l’esercizio dell’attività di educatrice/educatore socio-pedagogico e di educatrice/educatore nei servizi per l’infanzia, sia necessaria l’iscrizione all’albo e che sia consentita la contemporanea iscrizione ai due albi (art. 5 comma 3).

18. L’iscrizione all’albo chiarisce la posizione dei laureati nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) prima dei decreti attuativi? Intendo quelli che rientrano nell’applicazione della nota 14176 dell’ 8/8/2018 sui chiarimenti titoli di accesso alla professione e che spesso non vengono menzionati nei concorsi pubblici.
L’art. 11 della L. 55/2024 prevede la possibilità di iscrizione all’albo “a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”, tra i quali sono contemplati certamente quelli che rientrano nel periodo transitorio citato dalla circolare. Possiamo pensare che, da questo momento in poi, il requisito di iscrizione all’albo sia necessario per l’accesso all’impiego pubblico come educatore dei servizi per l’infanzia. Rimane ovviamente la tematica relativa alla presunta necessità del titolo di studio della laurea per accedere all’area dei funzionari negli enti che applicano il ccnl Funzioni locali, su cui sono pendenti diversi ricorsi ai tribunali amministrativi.

19. Mi sono diplomata nel 2009 col titolo di dirigente di comunità socio pedagogico e lavoro come assistente di sostegno nelle scuole superiori. Ho l’obbligo di iscrizione all’albo?
Per svolgere la professione di assistente educativo di cui alla DGR 312 del 15/05/2023, qualora non fosse iscritta all’albo professionale di cui al DM 520/1998 (educatore professionale) deve iscriversi all’albo degli educatori professionali istituito dalla l. n. 55/2024. Non avendo un titolo previsto dall’art. 2 comma 1 per l’esercizio dell’attività di pedagogista e non svolgendo quella professione (altrimenti avrebbe avuto accesso all’albo dei pedagogisti per la disciplina transitoria) non può iscriversi all’albo dei pedagogisti.

20. Poiché l’art. 11 comma 1 lett. a) prevede la possibilità di iscrizione all’albo durante la gestione commissariale degli educatori che sono in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 65/2017 ovvero la Laurea classe L-19, la Laurea LM-85bis integrata da un corso di specializzazione di 60 CFU oppure i titoli riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale conseguiti entro la data del 31 maggio 2017, quali sono i titoli attualmente in vigore per l’iscrizione all’albo?
La DRG n. 6443 del 31/05/2022 stabilisce che rimangono validi ai fini dell’esercizio del ruolo di operatore socio educativo nei Servizi per la prima infanzia (Asili Nido – Micronidi – Centri Prima Infanzia) e quindi per l’iscrizione all’albo nella fase transitoria i titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento italiano, di seguito elencati, se conseguiti entro l’anno scolastico/accademico 2021/22:

  • diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico;
  • diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
  • diploma di dirigente di comunità;
  • diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile;
  • operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia;
  • vigilatrice di infanzia;
  • puericultrice;
  • diploma tecnico dei servizi sociosanitari;
  • Laurea in scienze dell’educazione o della formazione classe L19;
  • Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51;
  • Laurea in Sociologia L40 – LM-88;
  • LM‐50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi;
  • LM‐57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
  • LM‐85 Scienze pedagogiche o LM‐93 Teorie e metodologie dell’e‐learning e della media education.

Per questo motivo tutti coloro che hanno questi titoli, al fine di poter svolgere il ruolo di educatore dei servizi per l’infanzia anche oltre i termini previsti dalle disposizioni transitorie sono invitati a presentare domanda di iscrizione all’albo al commissario nominato dal tribunale.

21. Lavoro come educatore socio pedagogico, ho l’abilitazione grazie ai miei 20 anni di anzianità previsti nella legge Iori del 2017, ma sono anche laureato in LM-85 Scienze pedagogiche. Posso iscrivermi all’albo dei pedagogisti e lavorare come educatore?
L’art. 4 c. 1 lett. c) della L. 55/2024 prevede che per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia è necessaria l’iscrizione all’albo degli educatori professionali e che è prevista la contemporanea iscrizione ai due albi. Quindi deve iscriversi all’albo degli educatori nella fase transitoria e può anche iscriversi all’albo dei pedagogisti.

22. Sono in maternità, lavoro come insegnante in una scuola dell’infanzia e possiedo una laurea in scienze dell’educazione L-19. È necessario che mi iscriva subito all’albo nonostante lo stato di maternità, per tornare poi a praticare la mia professione il prossimo anno? Posso iscrivermi anche dopo il 6 agosto o è meglio farlo subito?
Per svolgere la professione di insegnante della scuola dell’infanzia non è necessaria l’iscrizione all’albo degli educatori istituito dalla L. n. 55/2024. Se vorrà in futuro svolgere la mansione di educatrice nei servizi educativi per l’infanzia (0 – 3 anni) dovrà iscriversi all’albo e potrà farlo in virtù della sua laurea L-19 anche successivamente.

23. Ho un diploma magistrale di indirizzo Pedagogico Sociale e ho conseguito 60 CFU con un corso intensivo di qualifica per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico (L.205/2017). Devo iscrivermi all’Albo entro il 6 agosto?
Per iscriversi all’albo degli educatori si dovrà semplicemente autocertificare il conseguimento dei 60 CFU insieme al diploma magistrale di indirizzo Pedagogico Sociale. Non è necessario iscriversi entro il 6 agosto, in quanto rientra nei requisiti previsti dall’art. 4 comma 1 lett. b) per l’esercizio dell’attività di educatore.

24. Ho intenzione di iscrivermi all’albo degli educatori entro il 6 agosto, mantenendo però la residenza in Toscana, è possibile farlo cambiando solo il domicilio?
È possibile iscriversi all’albo nella regione in cui si ha il domicilio professionale ovvero dove si lavora.

25. Ė possibile iscriversi in Lombardia in attesa di trovare lavoro (quindi senza domicilio professionale) e avendo residenza attualmente in un’altra regione?
No, in questo caso dovrà far domanda nella regione di residenza.

26. Io sono educatrice con diploma puericultrice (corso della provincia non so se ancora esistente) conseguito nell’85. È necessaria questa iscrizione e se sì a quale albo?
Il diploma di puericultrice è tra i titoli previsti da Regione Lombardia nella DGR n. 6443/2022 se conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. L’iscrizione dovrà avvenire nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024.

27. Ho un diploma professionale con qualifica di educatore/animatore, master psicologia scolastica, corso in arteterapia riconosciuto MIUR. Posso iscrivermi?
I titoli indicati nella domanda non paiono essere tra quelli previsti dalle diverse normative quindi non può iscriversi.

28. Vivo in Lombardia e sono laureato in sociologia (L-40) dal 2016. È riconosciuta questa laurea da Regione Lombardia per potersi iscrivere in questa fase transitoria?
La Laurea in Sociologia L40 è tra i titoli previsti da Regione Lombardia nella DGR n. 6443/2022 se conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. L’iscrizione dovrà avvenire nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024.

29. Chi è assistente educatrice presso le scuole primarie non deve iscriversi entro il 6 agosto?
Il profilo di assistente educatore non dovrebbe rientrare nella definizione di educatore professionale socio-pedagogico disciplinata dall’art. 3 della L. n. 55/2024. Stiamo scrivendo a Regione Lombardia per avere chiarimenti in merito.

30. L’iscrizione all’albo è obbligatoria per continuare a fare l’educatore?
Per svolgere l’attività di educatore professionale socio-pedagogico come individuata dall’art. 3 della L. n. 55/2024 è necessario iscriversi all’albo.

31. Io ho la laurea triennale L24 in scienze e tecniche psicologiche e ho fatto il corso di qualifica per educatore professionale socio pedagogico, legge 205/2017. Posso iscrivermi?
La Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 è tra i titoli previsti da Regione Lombardia nella DGR n. 6443/2022, se conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. L’iscrizione dovrà avvenire nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024.

32. Sono un’educatrice professionale iscritta all’ordine sanitario. Ho attestato di qualifica post diploma di educatore professionale equipollente al laureato 3b anno 2002. Nel 2020 siamo stati costretti a iscriverci all’albo TSRM ordine sanitario. Posso staccarmene e scrivermi a questo? Io non lavoro come educatrice nel sanitario e trovo più giusto essere inserita in quest’ordine ma mi hanno detto che sono obbligata a essere iscritta sotto l’ordine dei sanitari. Perché?
Qualora svolga la professione di educatore professionale socio-sanitario deve essere iscritta all’Ordine TSRM nell’albo degli educatori professionali. Se invece lavora come educatrice professionale socio-pedagogica deve iscriversi al costituendo albo ma deve avere i titoli previsti per l’iscrizione.

33. Sono un’educatrice prima infanzia con laurea triennale in scienze dell’educazione L18. Attualmente sono a casa in maternità, mi devo iscrivere comunque entro il 6 agosto?
Avendo conseguito la laurea L18 può iscriversi nel momento in cui esercita effettivamente la professione ovvero quando rientra dalla maternità.

34. Sono laureata in scienze dell’educazione, vecchio ordinamento, nel 1997, con indirizzo educatore professionale. Operativa dal 1997 come educatore di comunità poi nel centro diurno educativo, poi educatore Adm fino ad oggi. Posso iscrivermi all’albo educatori? Posso/devo iscrivermi anche all’albo dei pedagogisti? Ho sempre operato come educatore professionale e non come pedagogista proprio per la specializzazione del mio titolo di laurea.
La Laurea LM‐57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua è tra i titoli previsti da Regione Lombardia nella DGR n. 6443/2022, se conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. Quindi può iscriversi all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici. L’iscrizione dovrà avvenire nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024.
Può iscriversi ad entrambi gli albi ma, se non esercita l’attività di pedagogista, non è necessario.

35. Sono diplomata nel 2012 in un liceo socio psicopedagogico e ho conseguito la Iori ma non ho la cittadinanza italiana, posso iscrivermi?
Per iscriversi all’albo è necessario essere cittadina/o italiana/o o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità.

36. Ho il diploma da educatore professionale IAL Lombardia, sono già iscritta all’albo tecnici sanitari, devo iscrivermi anche a questo albo? Non basta il sanitario?
Dipende dall’attività lavorativa svolta.

37. Io vivo in Lombardia ma esercito in Emilia Romagna. In quale regione posso iscrivermi?
Si può iscrivere nella regione in cui ha la residenza o il domicilio professionale, quindi nell’albo di una o dell’altra regione ma non in entrambe.

38. Io sono laureata in scienze dell’educazione (vecchio ordinamento), lavoro in un ente pubblico come educatrice di nido. Da quello che ho capito mi devo iscrivere all’albo degli educatori socio pedagogici per continuare a lavorare. Visto che la mia laurea è equiparata a 87s devo iscrivermi entro il 6 agosto anche a quello di pedagogista o posso farlo anche dopo?
La Laurea LM‐57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua è tra i titoli previsti da Regione Lombardia nella DGR n. 6443/2022, se conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. La laurea in scienze dell’educazione quadriennale è stata equiparata (Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233) alle lauree specialistiche:

  • 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi,
  • 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua e 87/S Scienze pedagogiche e alle lauree magistrali (ordinamento del 2004) LM-85 Scienze pedagogiche
  • LM-93 Teorie e metodologie dell’elearning e della media education,
  • LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
  • LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi.

Ci sembra di poter affermare, quindi, che la laurea triennale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua assorba anche la Laurea L-19 e così possa essere considerata equivalente ai fini dell’iscrizione all’albo anche oltre la fase transitoria. In via prudenziale, sarebbe opportuno iscriversi nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024.
Se non svolge l’attività di pedagogista non ha alcun obbligo ad iscriversi all’albo dei pedagogisti.

39. I titoli riconosciuti a livello regionale per lavorare nello 0-3 fino a che data del conseguimento sono ammessi? Considerando deroghe post 2017, etc.
L’art 14, comma 3, del D.Lgs. n. 65/2017 prevede che continuino ad avere validità “i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali” conseguiti entro la data del 31 maggio 2017.
Alla data di entrata in vigore del decreto n. 65/2017, in Lombardia i titoli richiesti DGR n. 2929/2020 e DGR n. 20588/2005 sono:

  • diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico;
  • diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
  • diploma di dirigente di comunità;
  • diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile;
  • operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia;
  • vigilatrice di infanzia;
  • puericultrice;
  • diploma tecnico dei servizi sociosanitari;
  • Laurea in scienze dell’educazione o della formazione classe L19;
  • Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51;
  • Laurea in Sociologia L40 – LM-88;
  • LM‐50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi;
  • LM‐57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
  • LM‐85 Scienze pedagogiche o LM‐93 Teorie e metodologie dell’e‐learning e della media education.

40. Inviata la domanda, riceveremo una risposta relativa all’accettazione della domanda? Se sì, entro quando?
Non essendo ancora noto il numero complessivo dei candidati, i tempi di risposta alle domande non sono preventivabili. L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito del Tribunale. I provvedimenti di rigetto saranno comunicati individualmente.

41. Io ho un attestato di qualifica post diploma di educatore professionale conseguito all’Esae di Milano nel 2002. Sono iscritta all’albo degli educatori socio sanitari. Lavoro come dipendente pubblica a tempo indeterminato e pieno in un nido comunale. Posso e devo iscrivermi all’albo degli educatori socio pedagogici?
Se lavora presso un nido comunale come educatrice professionale socio-pedagogica deve iscriversi al costituendo albo. Se attualmente lavora presso un nido comunale sicuramente sarà in possesso dei titoli previsti dalla normativa regionale e quindi dovrà iscriversi nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024.

42. So che con L-24 e/o LM-51 rientrano se fatto entro il 6 Agosto. Volevo sapere se con laurea in scienze e tecniche psicologiche classe 34 (D.M509/99) anno 2007 e laurea in psicologia clinica classe n. 58.S (D.M 509/99) anno 2010 rientrano.
La Laurea in laurea in psicologia clinica classe n. 58.S è equipollente, per il D.M. 9 luglio 2009 alla Laurea Laurea LM-51 che è tra i titoli previsti da Regione Lombardia nella DGR n. 6443/2022, se conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. Quindi può iscriversi all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici. L’iscrizione dovrà avvenire nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024.

43. Chi ha conseguito nel 2021 liceo scienze umane economo sociale può iscriversi?
L’art 14, comma 3, del D.Lgs. n. 65/2017 prevede che continuino ad avere validità “i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali” conseguiti entro la data del 31 maggio 2017, quindi non può iscriversi all’albo.

44. Ho il diploma di liceo scientifico. Lavoro per una cooperativa sociale dal 2008 come assistente educatrice (contratto d1). Basta un’autocertificazione delle esperienze lavorative in cooperativa o è necessario una dichiarazione da parte delle varie cooperative che si sono susseguite nell’assistenza scolastica? Devo iscrivermi?
Il Diploma di liceo scientifico non è tra i titoli previsti per l’iscrizione all’albo.

45. Chiedo cortesemente se suggerite l’iscrizione all’albo per le insegnanti scuola dell’infanzia e le educatrici del nido del nostro polo infanzia 0-6. Scuola paritaria Cremona.
Per svolgere l’attività di educatore professionale socio-pedagogico, come individuata dall’art. 3 della L. n. 55/2024 e quindi nel sistema 0–3 anni, è necessario iscriversi all’albo.

46. Non mi è chiaro per quale motivo la laurea in scienze dell’educazione non rientri più facilmente nell’ albo dei pedagogisti che in quello degli educatori, anche in presenza di specializzazione come quella di educatore professionale.
Le attività di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico sono diverse e sono definite dagli articoli 1 e 3 della L. n. 55/2024. L’art. 2 della medesima Legge prevede esplicitamente, per l’esercizio della professione, il possesso del titolo (tra gli altri) di laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57.

47. Sono laureata in Scienze dell’educazione quadriennale vecchio ordinamento, mi sono dovuta iscrivere agli Elenchi Speciali perché lavoro da circa vent’anni come educatrice in una CSS. Per ora, se non ho capito male, mi conviene rimanere negli elenchi speciali. Potendo cambiare mi iscriverei nell’albo degli educatori socio-pedagogici o, per il titolo conseguito, dovrò iscrivermi all’albo dei pedagogisti?
Qualora svolga la professione di educatore professionale socio-sanitario deve essere iscritta all’Ordine TSRM nell’albo degli educatori professionali. Se invece lavora come educatrice professionale socio-pedagogica deve iscriversi al costituendo albo ma deve avere i titoli previsti per l’iscrizione.

48. Specifico la domanda, visto che ho sentito parlare poco di CSE. Chi lavora da almeno 4 anni in CSE con qualifica di educatore professionale socio pedagogico è obbligato ad iscriversi all’albo, prima o dopo il 6 agosto? E vale anche per loro il dover usare l’autocertificazione come per i servizi 0-6?Qualora svolga la professione di educatore professionale socio-sanitario deve essere iscritta all’Ordine TSRM nell’albo degli educatori professionali. Se invece lavora come educatrice professionale socio-pedagogica deve iscriversi al costituendo albo ma deve avere i titoli previsti per l’iscrizione.

49. Sto studiando per laurearmi in L19, sono al terzo anno. Ho conseguito un diploma socio psico pedagogico nel 2008, posso iscrivermi? Devo aver lavorato almeno 12 mesi non consecutivi? Non ho al momento un tempo indeterminato.
Il diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico è tra i titoli previsti da Regione Lombardia nella DGR n. 6443/2022, se conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. Quindi può iscriversi all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici. L’iscrizione dovrà avvenire nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024.

50. Ho la laurea L19, sono un’educatrice di nido e comunità infantili ma da tanti anni faccio l’assistente ad personam/educatore scolastico. È necessario che nell’autodichiarazione io dichiari in particolare di cosa mi occupo o anche dell’impiego che prevederebbe la mia laurea?
È sufficiente indicare il titolo di studio.

51. Cosa bisogna scrivere nell’oggetto della mail?
Non è necessario alcun particolare oggetto o testo della mail, essendo dedicata unicamente alla ricezione delle domande.

52. Sono diplomata nel 2009 presso il liceo delle scienze sociali e lavoro come educatrice scolastica con contratto a tempo indeterminato. Il mio diploma permette l’iscrizione? Se la risposta è no cosa succederà al mio lavoro?
Il diploma conseguito presso il liceo delle scienze sociali è equivalente alla maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico, che è tra i titoli previsti da Regione Lombardia nella DGR n. 6443/2022 se conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. Quindi può iscriversi all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici. L’iscrizione dovrà avvenire nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024. Sul suo ruolo non possiamo rispondere in quanto ha usato una definizione generica.

53. Io che sono laureata in psicologia posso continuare a lavorare come educatrice? Devo iscrivermi all’albo?
Per svolgere l’attività di educatore professionale socio-pedagogico come individuata dall’art. 3 della L. n. 55/2024 è necessario iscriversi all’albo. La Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51 è tra i titoli previsti da Regione Lombardia nella DGR n. 6443/2022, se conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. Quindi può iscriversi all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici. L’iscrizione dovrà avvenire nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024.

53. Mi sono laureata in scienze dell’educazione vecchio ordinamento nell’anno 1999/2000. In quale classe di laurea sono inserita? Se mi iscrivo solo all’albo pedagogisti potrò lavorare come educatrice?
L’attività di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico sono diverse e sono definite dagli articoli 1 e 3 della L. n. 55/2024 e per svolgere l’attività di educatore professionale socio-pedagogico è necessario iscriversi a quello specifico albo. Se non svolge l’attività di pedagogista non ha alcun obbligo ad iscriversi all’albo dei pedagogisti.
La Laurea LM‐57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua è tra i titoli previsti da Regione Lombardia nella DGR n. 6443/2022, se conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. La laurea in scienze dell’educazione quadriennale è stata equiparata (Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233) alle lauree specialistiche:

  • 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi
  • 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua e 87/S Scienze pedagogiche e alle lauree magistrali (ordinamento del 2004) LM-85 Scienze pedagogiche
  • LM-93 Teorie e metodologie dell’elearning e della media education
  • LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
  • LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi.

Ci sembra di poter affermare quindi che la laurea triennale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua assorba anche la Laurea L-19 e quindi possa essere considerata equivalente ai fini dell’iscrizione all’albo anche oltre la fase transitoria. In via prudenziale, sarebbe opportuno iscriversi nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024.

54. Se una psicologa esercita come educatrice deve entro il 6 agosto iscriversi necessariamente? Eventualmente nel tempo si può recedere dall’iscrizione dall’albo educativo?
La Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51 è tra i titoli previsti da Regione Lombardia nella DGR n. 6443/2022, se conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. Quindi può iscriversi all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici. L’iscrizione dovrà avvenire nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024.
Qualora non si svolga l’attività si potrà sospendere o revocare l’iscrizione all’ordine quando questo sarà costituito e nelle modalità che saranno previste dallo stesso ordine.

55. Ci sarà una tassa annuale da versare per rimanere iscritti all’albo? Di che cifre si parla?
L’iscrizione, nella fase di prima applicazione, non ha costi oltre quanto previsto dai commissari per l’inoltro della domanda alle cancellerie dei tribunali (marche da bollo). La tassa di iscrizione all’ordine sarà determinata secondo le regole che si darà internamente lo stesso ordine, a seguito della sua formale costituzione e sarà interamente a carico della lavoratrice e del lavoratore.

56. Dopo essersi iscritti all’albo, quanto sarà l’importo annuo da pagare negli anni successivi?
L’iscrizione, nella fase di prima applicazione, non ha costi oltre quanto previsto dai commissari per l’inoltro della domanda alle cancellerie dei tribunali (marche da bollo). La tassa di iscrizione all’ordine sarà determinata secondo le regole che si darà internamente lo stesso ordine, a seguito della sua formale costituzione e sarà interamente a carico della lavoratrice e del lavoratore.

57. Ho conseguito nel 2016/2017 il diploma magistrale presso il Liceo delle Scienze Umane, posso accedere all’iscrizione all’albo?
Il diploma conseguito presso il Liceo delle Scienze Umane è equivalente alla maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico, che è tra i titoli previsti da Regione Lombardia nella DGR n. 6443/2022 se conseguiti entro la data del 31 maggio 2017. Quindi può iscriversi all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici. L’iscrizione dovrà avvenire nella fase transitoria prevista dall’art. 11 della L. 55/2024 ovvero in via precauzionale entro il 6 agosto 2024. Sul suo ruolo non possiamo rispondere in quanto ha usato una definizione generica.

58. Chi è in corso di laurea può iscriversi lo stesso?
Per iscriversi all’albo è necessario essere in possesso dei requisiti previsti attualmente dalla norma, anche in via transitoria, ovvero:

  • essere in possesso dei titoli richiesti dalle DGR n. 2929/2020 e DGR n. 20588/2005 alla data del 31 maggio 2017
  • aver riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
  • essere laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

59. Lavoro come educatrice per i disabili alle elementari e alla materna e mi sono diplomata nel 2022 in scienze umane. Mi devo iscrivere?
Per svolgere l’attività di educatore professionale socio-pedagogico, come individuata dall’art. 3 della L. n. 55/2024, è necessario iscriversi all’albo.

60. L’iscrizione all’ lbo per educatori è solo per gli educatori professionali o anche per chi, come me, lavora come assistente scolastica alle superiori?
Al momento non c’è alcuna certezza. Regione Lombardia ha sempre affermato che l’assistente educatore non è una figura assimilabile all’educatore professionale, tanto che attualmente, queste lavoratrici e questi lavoratori sono inquadrati al livello D1 del contratto nazionale delle Cooperative sociali. Non sappiamo quale sarà l’orientamento dell’ordine una volta costituito. Di sicuro, chi è assunto come educatore professionale socio-pedagogico deve iscriversi all’albo. A chi ha i titoli per iscriversi noi comunque consigliamo l’iscrizione.

61. Io ho il diploma come tecnico dei servizi socio sanitari preso nell’anno scolastico 2020/2021, posso iscrivermi all’albo? Attualmente lavoro come educatrice in un asilo nido in Lombardia.
I titoli previsti da Regione Lombardia, vedi quello di tecnico dei servizi socio sanitari, sono valevoli se conseguiti entro il maggio 2017. Per chi li ha conseguiti dopo non è possibile iscriversi all’albo se non si hanno i requisiti del contratto a tempo indeterminato come educatore al maggio 2017 con almeno 50 anni di età e almeno 10 anni di servizio o almeno 20 anni di servizio o non si sono conseguiti i 60 CFU. Si consiglia comunque, nel dubbio, di presentare domanda autocertificando i titoli.

 


DOMANDE FREQUENTI – Pubblicato sul sito del Tribunale di Milano, è la comunicazione della Commissaria (clicca qui e scarica il pdf)

DOMANDA: Posso iscrivermi a entrambi gli albi?
RISPOSTA: Sì.

DOMANDA: Il commissario prorogherà il termine del 6 agosto 2024 per il deposito delle domande di iscrizione?
RISPOSTA: Il commissario non potrà accordare alcuna proroga per il deposito delle domande previste dall’art. 10, l. 55/2024.

DOMANDA: Devo presentare la domanda nella Regione in cui ho la residenza oppure in quella in cui svolgo l’attività di pedagogista/educatore?RISPOSTA: La domanda va presentata nella Regione ove è ubicato il domicilio professionale; in caso di più domicili professionali, nella Regione del domicilio professionale prevalente; in mancanza, nella Regione di residenza. In ogni caso, la domanda va presentata in una sola Regione.

DOMANDA: Quali costi si devono sostenere?
RISPOSTA: Per l’iscrizione occorre solo la marca da bollo da 16 euro; l’Ordine professionale sarà costituito ai sensi dell’art. 6, secondo comma, l. 55/2024 e provvederà a dettare ogni altra regolamentazione.

DOMANDA: Mi conviene iscrivermi?
RISPOSTA: Il commissario ha solo il compito di verificare l’esistenza di requisiti per l’iscrizione agli albi a seguito di presentazione della domanda; non ha la funzione di stabilire se una tipologia di attività professionale possa essere esercitata senza preventiva iscrizione agli albi.

DOMANDA: Ho dimenticato di allegare un documento alla domanda che ho già presentato: come posso rimediare?
RISPOSTA: La domanda può essere sempre integrata inviando i nuovi documenti al medesimo indirizzo.

DOMANDA: Ho inviato la domanda di iscrizione all’albo degli educatori all’indirizzo di posta elettronica destinato alle domande dei pedagogisti (o viceversa). Che fare?
RISPOSTA: La domanda sarà in ogni caso esaminata.

DOMANDA: Quali saranno i tempi di decisione sulla domanda di iscrizione?
RISPOSTA: I tempi non sono preventivabili, non essendo ancora noto il numero complessivo dei candidati.

DOMANDA: Come verrà comunicata l’avvenuta iscrizione?
RISPOSTA: L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito del Tribunale. I provvedimenti di rigetto saranno comunicati individualmente.