11 Feb 2026
HomeIn evidenzaCongedi parentali e malattia del figlio: le novità dal 2026 in Sanità Pubblica

Congedi parentali e malattia del figlio: le novità dal 2026 in Sanità Pubblica

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di congedo parentale e permessi per malattia del figlio, che riguardano anche le lavoratrici e i lavoratori della Sanità Pubblica.

La principale novità riguarda l’estensione del limite di età dei figli, che passa da 12 a 14 anni, sia per la fruizione del congedo parentale sia per l’assenza per malattia del figlio.

È importante chiarire che:
• non aumentano i mesi di congedo parentale disponibili;
• resta invariata la durata complessiva prevista dalla normativa per il comparto;
• si amplia invece il periodo entro cui i congedi possono essere utilizzati, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi di cura.

Per quanto riguarda la malattia del figlio, restano confermate le regole differenziate per fascia di età, con l’estensione del diritto all’assenza fino ai 14 anni. Le assenze sono tutelate sotto il profilo giuridico e contributivo secondo quanto previsto dalla legge, con trattamenti economici distinti in base all’età del minore.

Restano inoltre in vigore:
• le tutele specifiche in caso di disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992;
• la piena equiparazione tra genitorialità biologica, adozione e affidamento;
• le disposizioni sul congedo di paternità.

Per approfondimenti o per la valutazione di situazioni specifiche, è possibile rivolgersi alle strutture della Fp Cgil.

_

Qui il carosello:

 

 


Congedo parentale e malattia del figlio in sanità pubblica

Cosa cambia dal 1° gennaio 2026 dopo la Legge di Bilancio

Nuove regole

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore importanti modifiche al congedo parentale e alle assenze per malattia del figlio.

Le nuove regole ampliano i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori genitori del Servizio Sanitario Nazionale.

Estensione delle tutele

Il principale cambiamento riguarda l’estensione dei diritti da 12 a 14 anni di età dei figli, sia per il congedo parentale sia per la malattia del figlio.

I mesi non aumentano. Si estende il periodo entro cui possono essere utilizzati.

Durata complessiva

Nella sanità pubblica restano invariati:

  • fino a 6 mesi per ciascun genitore
  • fino a 10 mesi complessivi per entrambi i genitori
  • fino a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi
  • fino a 11 mesi per genitore solo/affidatario esclusivo

Trattamento economico

1° mese → 100% della retribuzione

  • 2°–3° mese → 80%
  • mesi successivi → 30% con contribuzione figurativa.

Malattia del figlio: 0–3 anni

  • assenza per tutta la durata della malattia
  • 30 giorni annui retribuiti al 100%
  • ulteriori giorni non retribuiti.

Malattia del figlio: 3-14 anni

  • 10 giorni lavorativi annui
  • per ciascun genitore
  • non sovrapponibili fino ai 14 anni del figlio.

I giorni di malattia del figlio tra 3 e 14 anni:
non sono retribuiti, tutelano il posto di lavoro, garantiscono contribuzione figurativa.

Disabilità grave (L. 104/1992)

Il prolungamento del congedo parentale:

  • fino a 3 anni complessivi
  • è fruibile fino ai 14 anni del figlio con disabilità grave.

Adozioni e affidamenti

  • piena equiparazione alla genitorialità biologica
  • diritti esercitabili entro 14 anni dall’ingresso in famiglia,

comunque non oltre la maggiore età.

Congedo di paternità

Più tempo per la cura

  • 14 giorni complessivi interamente retribuiti
  • 4 giorni obbligatori in prossimità del parto.

Aspetti operativi essenziali

Come si esercitano i diritti

  • certificazione della malattia del figlio tramite invio telematico
  • nessuna visita fiscale
  • ferie sospendibili in caso di ricovero del figlio.

Nel Servizio Sanitario Nazionale congedi e malattia del figlio sono diritti di legge, fondamentali per conciliare lavoro e cura.