Nelle Funzioni Locali, le progressioni economiche orizzontali (PEO), definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro “differenziali stipendiali”, sono incrementi stabili dello stipendio riconosciuti per valorizzare le competenze professionali maturate dalle lavoratrici e dai lavoratori. Non comportano il passaggio a un’altra area né l’attribuzione di mansioni superiori.
L’importo varia in base all’area di inquadramento e il numero massimo di differenziali conseguibili è stabilito dal ccnl. Per alcune sezioni speciali sono previsti importi maggiorati: per il personale educativo inquadrato nell’area degli istruttori (+350 euro); per gli istruttori di Polizia locale con funzioni di coordinamento formalmente attribuite (+350 euro); per il personale per cui l’iscrizione a un albo o ordine è necessaria allo svolgimento delle mansioni (+150 euro albi istruttori, +200 euro albi funzionari, +150 euro sanitari istruttori, +200 euro sanitari funzionari).
Le PEO si attribuiscono attraverso una procedura selettiva che può essere attivata ogni anno in base alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate. Possono partecipare le lavoratrici e i lavoratori in servizio alla data di decorrenza del beneficio che non abbiano ricevuto progressioni nei tre anni precedenti; la contrattazione integrativa può ridurre questo termine a due anni o farlo salire a quattro. Un requisito necessario è l’assenza, nei due anni precedenti, di sanzioni disciplinari superiori alla multa.
La graduatoria tiene conto della media delle ultime tre valutazioni individuali disponibili e dell’esperienza professionale nel profilo, anche se maturata con rapporti a tempo determinato o parziale e presso altre amministrazioni. La contrattazione integrativa può definire ulteriori criteri legati alle competenze acquisite e riconoscere fino al 5% di punteggio aggiuntivo a chi non riceve una progressione da almeno sei anni.
La valutazione pesa almeno il 40% del punteggio complessivo; l’esperienza può pesare fino al 40%.
Il contratto integrativo definisce quanti differenziali finanziare, i criteri di priorità in caso di situazioni di parità e quelli necessari per garantire procedure trasparenti e non discriminatorie.
Nell’Area Funzionari ed EQ, quando può verificarsi un conflitto di interesse tra chi valuta e chi viene valutato, sono previste graduatorie distinte tra titolari e non titolari di incarico EQ. Negli enti senza dirigenza, la contrattazione integrativa può anche prevedere un’unica graduatoria di ente. Il personale in comando o in distacco partecipa alla procedura dell’ente di appartenenza.
Le risorse destinate alle PEO devono essere certe, stabili e continuative. La decorrenza può essere stabilita nel corso dell’anno, ma non prima dell’anno in cui il contratto integrativo viene sottoscritto definitivamente. L’esito della selezione vale soltanto per l’anno per cui è prevista l’attribuzione.
Il carosello della Fp Cgil Lombardia raccoglie le informazioni essenziali per orientarsi tra le regole delle PEO e il ruolo della contrattazione negli enti:









