22 May 2026
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Genitorialità e Pa / Il Tribunale dà ragione a Fp Cgil e una lavoratrice delle Dogane torna vicino al figlio

corridoio istituzionale donna e orsacchiotto

Dopo il ricorso della Fp Cgil Brescia, ordinata l’assegnazione temporanea prevista dall’articolo 42-bis del Decreto Legislativo 151/2001. La segretaria Scaroni: “I diritti delle lavoratrici e dei lavoratori non sono fastidi da gestire, ma obblighi da rispettare, anche quelli alla genitorialità”.

 22 mag. 2026 – Dopo il ricorso della Fp Cgil Brescia, il Tribunale ha ordinato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territoriale di consentire a una propria dipendente di tornare vicino al suo piccolo di due anni.

“Questa ordinanza non solo è una vittoria ma è anche lo specchio di una cultura amministrativa che ancora troppo spesso tratta i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori come fastidi da gestire invece che come diritti da rispettare”, esordisce Lara Scaroni, segretaria della Fp Cgil bresciana, che ha seguito la vertenza.

Partiamo dall’inizio.

“La vicenda inizia con una richiesta fondata sull’articolo 42-bis del Decreto Legislativo 151/2001, che riconosce alle lavoratrici o ai lavoratori dipendenti pubblici con un figlio sotto i tre anni il diritto di essere assegnati temporaneamente alla sede più vicina al luogo di lavoro dell’altro genitore, quando i due si trovano in province diverse – racconta Scaroni -. Nel caso specifico, la lavoratrice, funzionaria dell’Agenzia delle Dogane, viveva con il compagno e il figlio in una provincia lombarda diversa da quella della sua sede di servizio. Aveva presentato istanza nei tempi e nei modi previsti, ricevendo però il diniego dell’amministrazione. Da qui il nostro ricorso d’urgenza, che è stato accolto. L’Agenzia è stata condannata anche alle spese legali”.

Come si è arrivati a questo provvedimento?

“Il Tribunale ha ritenuto deboli le motivazioni dell’Agenzia delle Dogane, cioè che la distanza tra le due città dei genitori non sarebbe stata tale da ‘compromettere l’unità familiare e l’equilibrio psico fisico del minore’. Il diniego era stato motivato con l’assenza di posti vacanti, quando nello stesso periodo, l’Agenzia pubblicava bandi di mobilità, sia esterna che interna, che dimostravano la presenza di posti da coprire proprio nella sede richiesta dalla funzionaria. Come Fp Cgil abbiamo ritenuto che questa contraddizione non potesse restare senza risposta -, evidenzia Scaroni -. E la giudice ha riconosciuto tanto la fondatezza giuridica della pretesa, quanto il principio che la privazione della figura genitoriale nei primi anni di vita costituisce un danno non patrimoniale irrimediabile nei confronti del figlio”.

Quindi viene affermato un principio importante.

“La norma non lascia spazio a interpretazioni arbitrarie – sostiene la dirigente sindacale -. Il decreto 151, all’articolo 42-bis, non chiede all’Amministrazione di valutare quanto sia scomodo per un genitore stare lontano da un figlio di due anni, ma di verificare se esistano i presupposti di legge, e in quel caso di procedere. Stop. Il cuore dell’ordinanza – e della battaglia sindacale – sta proprio qui. Il Tribunale ha ribadito con forza che bisogna tutelare il minore, garantirgli nei primi anni di vita la presenza di entrambi i genitori, diversamente il danno rischia di essere ‘grave ed irreparabile’. Non esiste un risarcimento economico per questo. E allora una pubblica amministrazione che antepone rigidità organizzative a questo dato di realtà non sta solo sbagliando procedura, ma scala di valori”.