LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI PENSIONE:
La deducibilità fiscale dei contributi versati ai Fondi Pensione: la legge di Bilancio per il 2026 ha aggiornato il valore del tetto di deducibilità, portandolo da 5.164,57 a 5.300 euro annui. Questa cifra comprende sia il contributo annuo della lavoratrice o del lavoratore sia quello del datore/datrice di lavoro. La quota di Tfr accantonata nell’anno è già esclusa da questo tetto. La nuova soglia riguarda sia le lavoratrici e i lavoratori dei settori privati che quelli pubblici.
NUOVE PRESTAZIONI CHE I FONDI POSSONO EROGARE,
prestazioni che si aggiungono a quelle già possibili (il montante rimane comunque liquidabile tutto in capitale, al momento del pensionamento, per chi non raggiunge un certo importo soglia accumulato, che cambia in base a genere ed età di pensionamento).
Resta fermo che la previdenza complementare ha una finalità previdenziale: la prestazione principale continua a essere pensata per integrare la pensione pubblica.
DAL 2026 SI POTRANNO RICHIEDERE NUOVE PRESTAZIONI IN RENDITA, OLTRE A QUELLA VITALIZIA TRADIZIONALE:
- Una rendita a durata definita, durata corrispondente all’aspettativa di vita (tassazione dal un max del 15% fino al 9% in base agli anni di iscrizione ai Fondi
- Prelievi liberi entro il limite delle rate della rendita a durata definita e nei limiti del valore delle rate non corrisposte (tassazione da un max del 15% fino al 9% in base agli anni di iscrizione ai Fondi)
- Erogazione frazionata per un periodo non inferiore a 5 anni (tassazione 20% fino al 15% in base agli anni di iscrizione ai Fondi)
La norma sulle nuove prestazioni, per come è stata scritta, esclude il lavoro pubblico ma la Fp Cgil con la Cgil è impegnata per estendere nuove prestazioni anche a loro.
DAL 1° LUGLIO 2026 PARTIRÀ, NEI SETTORI PRIVATI, UN NUOVO MECCANISMO DI ADESIONE AUTOMATICA DAL PRIMO GIORNO DI ASSUNZIONE.
I LAVORATORI INTERESSATI SONO:
- i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026;
- i lavoratori riassunti, anche nei cambi di gestione, presso un nuovo datore di lavoro dopo il 30 giugno 2026, secondo le regole specifiche previste dalla normativa.
Restano esclusi:
- i lavoratori già in forza alla data del 30 giugno 2026 che non instaurano successivamente un nuovo rapporto di lavoro dipendente;
- i lavoratori domestici;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i quali continua ad applicarsi la disciplina specifica prevista per il pubblico impiego.
ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ASSUNZIONE IL LAVORATORE PUÒ:
- confermare l’adesione automatica;
- scegliere espressamente una diversa forma pensionistica complementare;
- rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, nei casi consentiti dalla normativa.
Decorso il termine di sessanta giorni senza una diversa manifestazione di volontà, l’adesione automatica si consolida definitivamente.
L’iscrizione determina il versamento dell’intero Tfr maturando, del contributo datoriale e del contributo a carico dei lavoratori secondo quanto previsto dal Ccnl applicato.
Per i lavoratori che hanno una retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale Inps (oggi pari a 7.101,12 euro) non si applica l’obbligo di versare la contribuzione a carico del lavoratore.
IN CASO DI RIASSUNZIONE DAL 1° LUGLIO PRESSO UN NUOVO DATORE DI LAVORO,
quest’ultimo deve fornire tutte le informazioni necessarie e verificare se il lavoratore o la lavoratrice ha già effettuato la scelta di aderire o non aderire alla previdenza complementare nella precedente occupazione.
Nei casi di riassunzione, la nuova normativa prevede che l’automatismo operi replicando sul nuovo rapporto di lavoro la scelta fatta in passato. Il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore una dichiarazione. La scelta rimane comunque modificabile, previa espressione della volontà esplicita del lavoratore o della lavoratrice.
I nostri settori/Ccnl per i quali, ad oggi, NON VI È UN ACCORDO per la Previdenza Complementare Negoziale, con contributo datoriale, sono: comparti Sicurezza e Soccorso, Comparto Pcm*, Ccnl Aiop e Aris Sanità Privata, Aris Rsa*, Aiop Rsa* e i Ccnl del Terzo Settore Aias*, Anaste* , Avis*, Misericordie, Uneba, Valdesi e CRI. Per maggiori info contatta le delegate e i delegati Fp Cgil o la FP Cgil del tuo territorio.** *(non sottoscritti da Fp Cgil)
COSA PENSIAMO NOI DI QUESTE NUOVE MISURE INTRODOTTE DAL GOVERNO?
Per i precari e i lavoratori a basso reddito, nessuna possibilità reale di costruirsi una pensione integrativa!
Pochissimi 60 giorni per poter decidere consapevolmente della propria previdenza integrativa.
La portabilità del contributo datoriale nei Fondi di Previdenza degli intermediari finanziari (banche e assicurazioni) è sbagliata: i costi di gestione applicati da questi Fondi sono enormemente più alti di quelli praticati dai Fondi Negoziali e questo può determinare una perdita anche di migliaia di euro a parità di capitale investito.
Il contributo del datore di lavoro è una nostra conquista negoziale nei Contratti Nazionali e non va regalata a nessuno.
LA FUNZIONE PUBBLICA CGIL NAZIONALE È IMPEGNATA CON CGIL NAZIONALE per una specifica vertenzialità a difesa della Previdenza Pubblica e per migliorare ed estendere la Previdenza Complementare Negoziale ai settori della nostra Categoria che ancora ne sono privi. (Vedi qui maggiori info >>>)
PER SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE E PER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL TUO SETTORE, rivolgiti alla Funzione Pubblica Cgil del tuo territorio e ai nostri delegati e alle nostre delegate nei posti di lavoro.