22 Dec 2024
HomeNewsAssenze da lavoro, contributi, fondo per artigiani: cosa è utile sapere

Assenze da lavoro, contributi, fondo per artigiani: cosa è utile sapere

Disposizioni a tutela del lavoro 

Il Ministero del Lavoro, che si riunisce al tavolo con Cgil Cisl Uil nazionali, sta valutando e predisponendo le seguenti misure:

– Utilizzo ove possibile della cassa integrazione ordinaria, senza tenere conto di contatori, utilizzo pregresso, vincoli di accesso, con i massimali previsti dalla norma;
– Utilizzo “esteso” del Fondo integrazione salariale per i settori a cui si applica, derogando quindi agli attuali vincoli (tetti, regole e requisito del numero dei dipendenti per ottenere l’accesso, generalizzazione nell’utilizzo dell’assegno ordinario);
– Valutazione della introduzione dello strumento della cassa in deroga per tutti i lavoratori non coperti;
– Istituzione di una indennità fissa a titolo di risarcimento per collaboratori e partite iva delle aree interessate;
– Utilizzo delle casse previdenziali per misure di sostegno al reddito;
– Agevolazione nella possibilità di utilizzo dello smart working.

Assenze da lavoro 

La copertura degli ammortizzatori sociali riguarderà le aziende e i lavoratori del settore privato, delle zone rosse o gialle, che sono direttamente o indirettamente impattati dai provvedimenti restrittivi disposti dalle autorità competenti. La sospensione dalle attività dei lavoratori degli enti pubblici disposte dai medesimi provvedimenti di cui sopra sono invece oggetto di discussione con i ministeri competenti.
Caso diverso è invece la sospensione dalla prestazione lavorativa disposta da un datore di lavoro, pubblico o privato, che non rientra nel campo di applicazione delle disposizioni restrittive ma abbia, di sua iniziativa, disposto la sospensione dell’attività a titolo precauzionale. In questo caso la responsabilità della rinuncia alla prestazione del lavoratore è interamente in capo al datore di lavoro, al quale quindi spetta l’onere della retribuzione come se la prestazione di lavoro fosse stata effettuataL’imputazione a ferie dell’assenza del lavoratore, quindi non è legittima. Né possiamo immaginare che questa fattispecie verrà a posteriori sanata da un provvedimento sugli ammortizzatori sociali. Questo caso necessita di particolare attenzione e, se necessario, della formale messa a disposizione del lavoratore.

Da ultimo, nel caso in cui sia il lavoratore, per diverse ragioni di carattere personale, a preferire non recarsi al lavoro, è utile ricordare che è bene ottenere formale autorizzazione all’uso di ferie o permessi retribuiti a vario titolo previsti dalle norme vigenti.

Sia i casi di quarantena a seguito di positività al tampone, sia i casi di diagnosi conclamata saranno trattati con l’istituto della malattia secondo quanto previsto dalle norme contrattuali applicate.


Sospensione oneri contributivi

Accanto a quelli inerenti le indicazioni sanitarie e logistiche, nel Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020 è stato firmato dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri il decreto ministeriale che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate.

Tale decreto si occupa della sospensione dal 21 febbraio al 31 di marzo 2020, per le persone fisiche residenti o con sede operativa nei comuni interessati, dei versamenti ed adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle emesse da agenti di Riscossione e di tutti gli atti previsti dall’articolo 29 del DL 78/2010 (avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA ed i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni).
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche tale sospensione opera nel caso in cui queste abbiano sede legale o operativa nella stessa zona.
Si prevede, inoltre, che, in automatico e senza necessità di richiesta, i sostituti d’imposta non operino le ritenute alla fonte (busta paga pesante). La restituzione delle somme non pagate dovrà essere posta in essere in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione, quindi, salvo proroghe, in aprile.
Ricordiamo che il comuni in cui si applica la sospensiva sono undici, di cui 10 in Lombardia:  Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano. Somaglia. Terranova dei Passerini.

Ricapitolando:

  1. Per le persone fisiche residenti o con sede operativa nelle zone interessate (zona rossa) il decreto dispone una sospensione del versamento di tributi e oneri contributivi dal 21 febbraio al 31 marzo, che viene resa operativa direttamente dal datore di lavoro il quale non applicherà le trattenute fiscali e contributive nei cedolini dei relativi periodi;
  2. La misura è automatica e non è prevista una diversa opzione per il lavoratore;
  3. le somme non trattenute saranno oggetto di conguaglio in un’unica soluzione nel primo cedolino utile, salvo proroga della misura.

Aziende artigiane 

Cgil, Cisl e Uil e dalle controparti artigiane, cioè Confartigianato Imprese, Cna, Claii e Casartigiani, hanno siglato un accordo che prevede il rafforzamento dell’ammortizzatore sociale di settore per i lavoratori dipendenti di aziende artigiane colpite da Covid-19. Viene introdotta la possibilità di utilizzare fino a venti settimane il Fondo di solidarietà della bilateralità artigiana (Fsba) con un suo rafforzamento e un’accelerazione dei tempi previsti per l’erogazione.

27.2.2020 – fonte: https://www.cgil.lombardia.it